13 02 2020 Società Sportiva – Regolamento Interno SSDARL Non categorizzato By Antonio Spera 0 REGOLAMENTO INTERNO Bikram Yoga SSDARL centro di Via Spontini 8 20131 Milano P.IVA 0833 9560966 +39 02 43122138 info@sperayoga.com Articolo 1 In data 26 Luglio 2013 è stata costituita BIKRAM YOGA SSDARL (di seguito per brevità indicata anche come “Società Sportiva”) con sede legale a Milano in Via Scarlatti 11. La Società Sportiva ed i suoi organi sono disciplinati dallo Statuto e dalle norme di legge applicabili, mentre il presente Regolamento è volto principalmente a disciplinare nei suoi vari aspetti l’ammissione, le categorie, i diritti e gli obblighi dei Soci e degli Associati. La Società Sportiva ha per oggetto sociale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche legate alla pratica dello yoga, compresa l’attività didattica. Esplica la propria attività tramite l’utilizzazione degli impianti concessi in affitto dalla SGP Srl di Via Paracelso 8, Milano. La Società Sportiva è affiliata alla CSEN e iscritta al Registro CONI e accetta integralmente le norme statutarie e regolamentari, nonché la giurisdizione sportiva e disciplinare e si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e della CSEN. SOCI E ALTRI SOGGETTI ASSOCIATI Articolo 2 La Società Sportiva intende svolgere la propria attività istituzionale non soltanto a favore dei propri Soci, ma anche a favore di una più ampia categoria di soggetti associati e non, consentendo loro l’utilizzo dell’impianto creato per la pratica dello yoga (ciascuno secondo la specifica categoria di appartenenza). L’appartenenza alla Società Sportiva comporta per l’Associato la presa d’atto delle norme dello Statuto Sociale della BIKRAM YOGA SSDARL, l’accettazione di quanto previsto dal presente regolamento interno, delle disposizioni dell’organo amministrativo e delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla CSEN. Condizione indispensabile per essere Associato della Società Sportiva è una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva e yogica. Per essere ammessi a far parte della Società Sportiva in qualità di Associato occorre presentare domanda di ammissione all’organo amministrativo. Le domande degli Associati Giovani minorenni devono essere controfirmate dai genitori o da chi ne fa le veci. L’accettazione è subordinata all’approvazione dell’organo amministrativo sentito il parere della Commissione di Accettazione ove presente. L’organo amministrativo non è tenuto a motivare l’eventuale mancato accoglimento della domanda. CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI Articolo 3 L’ammissione alla Società Sportiva determina l’acquisto da parte del singolo Associato di tutti i diritti, facoltà, oneri ed obblighi corri- spondenti alla categoria di appartenenza. L’ammissione alla Società Sportiva e l’acquisto della qualità di Associato hanno natura strettamente personale, e non sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis caus. La qualità di Associato è acquistata a tempo determinato, tenuto conto dei termini di affiliazione alla CSEN e del Regolamento della Società Sportiva. Gli Associati e i Soci della Società Sportiva possono essere di diverse categorie: A) ASSOCIATI Onorari: sono persone cui l’organo amministrativo ritiene di conferire la qualifica di Associati per particolari meriti sportivi, yogici o sociali. Essi godono degli stessi diritti dei Soci Effettivi ad utilizzare tutte le strutture e i servizi della Società Sportiva. B) SOCI Effettivi: sono persone fisiche che hanno la titolarità di almeno una quota della BIKRAM YOGA SSDARL. Essi possono utilizzare tutte le strutture ed i servizi della Società Sportiva. C) ASSOCIATI Temporanei Frequentatori: sono le persone fisiche che possono, per il periodo di affiliazione, utilizzare tutte le strutture ed i servizi della Società Sportiva, senza l’obbligo della titolarità di una quota della BIKRAM YOGA SSDARL. D) ASSOCIATI Giovani: sono coloro che non hanno compiuto 26 anni. L’organo amministrativo stabilisce, di anno in anno il limite di età e le modalità di utilizzo delle strutture della Società Sportiva. Gli Associati Giovani, al compimento del 26° anno di età, possono essere ammessi nelle diverse categorie di Associati se in possesso dei requisiti previsti, rispettando le modalità di associazione in vigore. QUOTE ASSOCIATIVE E DI AMMISSIONE Articolo 4 L’Organo Amministrativo determina e stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative per le diverse categorie degli Asso- ciati in relazione alle necessità finanziarie della Società Sportiva. Le quote associative debbono essere pagate secondo le modalità stabilite dall’Organo Amministrativo. Trascorso il termine previsto l’Associato moroso può essere escluso dal godimento dei diritti associativi e dalla frequentazione dei locali della Società Sportiva. Tutti gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota per il tesseramento alla CSEN. Gli Associati potranno recedere dalla Società Sportiva dandone disdetta all’Organo Amministrativo con lettera raccomandata. ORGANI DELLA SOCIETA’ SPORTIVA Articolo 5 Per quanto riguarda gli organi della Società Sportiva previsti dalla legge, (Assemblea, Organo Amministrativo, Collegio Sindacale), valgono le norme dello Statuto Sociale della SSDARL. L’Organo Amministrativo è composto secondo le determinazioni dell’Assemblea dei Soci della SSDARL. L’Organo Amministrativo elegge fra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso (Statuto Sociale). L’Organo Amministrativo può altresì nominare, tra i suoi membri, uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA Articolo 6 L’ Assemblea dei Soci della SSDARL provvede a nominare la Commissione Accettazione e la Commissione Sportiva. L’Organo Amministrativo potrà inoltre nominare speciali commissioni in relazione a particolari esigenze della gestione della Società Sportiva. L’Organo Amministrativo può nominare un Direttore che risponde all’Organo Amministrativo. Il Direttore, se nominato, assume la responsabilità del funzionamento e dell’efficienza della Società Sportiva stessa. I collaboratori della Società Sportiva dipendono dal Di- rettore. Il Direttore assiste alle riunioni dell’Organo Amministrativo e delle diverse Commissioni. La collettività degli Associati maggiorenni elegge il Comitato di Rappresentanza, che è costituito da tre membri effettivi che restano in carica per tre anni. Il Comitato riceve dall’organo amministrativo della Società una relazione semestrale contenente l’esposizione delle iniziative assunte ovvero allo studio della Società inerenti la manutenzione ovvero eventuali innovazioni e migliorie del campo di gioco, del campo pratica, della club house e dei connessi servizi. Nelle suddette relazioni saranno altresì illustrate le eventuali deliberazioni dell’organo amministrativo della Socie- tà dotate di particolare rilevanza sull’attività sociale. COMMISSIONE ACCETTAZIONE Articolo 7 La Commissione Accettazione è composta da tre membri; essa nomina al suo interno il Presidente. I membri di tale Commissione durano in carica per il periodo stabilito dall’Organo Amministrativo. Essa deve istruire il più sollecitamente possibile ogni domanda di ammissione ad Associato ed esprime il suo parere in merito ad esse, con voto segreto. COMMISSIONI DISCIPLINARI Articolo 8 Le Commissioni Disciplinari sono di 1° e di 2° grado; esse sono composte da tre membri ciascuna. Ciascuna Commissione nomina al proprio interno il Presidente. Qualora uno o più membri vengano a mancare, per qualsiasi causa, l’ Assemblea provvede alla sostituzione. a) Commissione Disciplinare di 1° Grado La Commissione Disciplinare di 1° grado interviene qualora vengano rilevate a carico degli Associati violazioni alle norme di comportamento all’interno della Società Sportiva o qualora venga rilevato, anche fuori dalla Società Sportiva un comportamento offensivo nei confronti della Società Sportiva stessa o dei suoi organi, ed ha la competenza in tutte le vertenze sportive e non sportive sorte tra Associati nell’ambito della Società Sportiva. La Commissione procede d’ufficio o su istanza scritta dell’Organo Amministrativo, della Commissione Sportiva o di un Associato interessato alla vertenza e deve emettere la sua decisione entro 30 giorni dall’apertura della pratica. Essa decide a maggioranza, dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune, adotta i provvedimenti sotto indicati nei confronti degli Associati in funzione della gravità di ogni singolo caso: – richiamo scritto; – sospensione per un periodo massimo di sei mesi; – espulsione. La decisione deve essere depositata in Segreteria e comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. b) Commissione Disciplinare di 2° Grado Le decisioni della Commissione Disciplinare di 1° grado possono essere impugnate dal destinatario delle stesse con ricorso alla Commissione Disciplinare di 2° grado da depositarsi in Segreteria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. Il ricorso può essere presentato dall’Organo Amministrativo entro 15 giorni dal deposito in Segreteria della decisione di 1° grado. Decorsi i termini utili per l’impugnazione la decisione diventa definitiva. Il ricorso alla Commissione Disciplinare di 2° grado sospende l’esecuzione della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare di 1°grado. La Commissione Disciplinare di 2° grado può espletare nuove indagini e deve emettere la decisione entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. Le sue decisioni sono inappellabili. Le decisioni debbono essere depositate in Segreteria e comunicate all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. COMMISSIONE SPORTIVA Articolo 9 La Commissione Sportiva è nominata dall’Organo Amministrativo ed è composta da tre membri. A maggioranza la Commissione no- mina il proprio Presidente. I membri di tale Commissione durano in carica per il periodo stabilito dall’Organo Amministrativo. In conformità alle direttive dell’Organo Amministrativo, ad essa spetta ogni compito relativo all’organizzazione dell’attività sportiva della Società Sportiva ed allo svolgimento del gioco, sia in gara che fuori gara. ESCLUSIONE Articolo 10 Gli Associati sono automaticamente esclusi dalla Società Sportiva: • nel caso di radiazione della CSEN o comunque al venir meno dei requisiti necessari per il tesseramento; • nel caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti della quota di ammissione, ovvero della quota annuale e di quella relativa al tesseramento CSEN, ovvero infine dei corrispettivi per i servizi; • nel caso in cui gli organi disciplinari abbiano accertato con decisione definitiva il venir meno della condizione della irreprensibile con- dotta morale, civile e sportiva. ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO Articolo 11 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio l’organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale ai sensi di legge ed a sottoporlo alle approvazioni previste dal Codice Civile. Gli utili netti di esercizio, dopo aver de- stinato il 5% di essi alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga l’importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale. In ogni caso gli utili netti di esercizio non potranno essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta. IMPIANTI E SERVIZI DELLA SOCIETA’ SPORTIVA Articolo 12 Il Circolo è strettamente riservato ai SOCI e ASSOCIATI autorizzati secondo i dettami del presente Regolamento e nel rispetto delle norme e dei regolamenti della CSEN e del CONI. L’Organo Amministrativo invita tutti i frequentatori del centro yoga alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle eventuali disposizioni transitorie, comunicate dalla Direzione agli Associati, affinchè tutti possano godere in eguale modo dei benefici che comporta la frequentazione del Circolo stesso. La Società Sportiva non è responsabile dei danni subiti dagli Associati e/o ospiti durante la loro permanenza degli impianti e dei locali del centro yoga per fatto di altri Associati, ospiti, praticanti non associati o comunque, di persone non dipendenti della Società Sportiva medesima. Gli Associati rispondono delle violazioni del presente Regolamento e comunque dei danni cagionati a persone o cose dei propri figli, ospiti e invitati unitamente a tali soggetti. La Società Sportiva non risponde in alcun modo di oggetti personali lasciati nei locali e negli impianti sociali dagli Associati o ospiti. E’ fatto obbligo a tutti gli Associati di comunicare tempestivamente alla Direzione o alla persona incaricata i danni eventualmente cagionati a strutture, manufatti o altri beni mobili di proprietà del centro yoga. Tutti gli Associati sono altresì obbligati a segnalare eventuali malfunzionamenti, disfunzioni o condizioni di beni mobili o immobili dalle quali possa nascere un pericolo per terzi. Chiunque si renda responsabile del danneggiamento di beni mobili o immobili nell’ambito del centro yoga è obbligato a rispondere di tutte le conseguenze, sia in termini di costi di riparazione e/o sostituzione, sia in termine di risarcimento di eventuali danni subiti da altri soggetti per effetto dell’uso/contatto con il bene danneggiato. Il Direttore è responsabile del funzionamento e dell’efficienza della Società Sportiva, ed è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo e delle Commissioni. L’accesso al back office della Segreteria è riservato esclusivamente agli addetti della Segreteria stessa ed ai componenti dei vari organi sociali per adempiere ai propri compiti. Gli orari di apertura e chiusura del centro yoga sono determinati in base agli orari delle lezioni, nei diversi periodi, dalla Segreteria ed esposti in bacheca. Durante i periodi di chiusura, o fuori dagli orari di frequenza stabiliti dal centro yoga, gli Associati non possono accedere né ai locali, né alle installazioni sportive del centro yoga. Essi sono pertanto tenuti al rispetto degli orari e non possono in alcun modo accordarsi direttamente con il personale addetto per modificarli. Chiunque non sia Associato, anche se invitato da un’Associato, prima di accedere a qualsiasi struttura del centro yoga dovrà presentarsi in Segreteria per la registrazione. LA SALA YOGA Articolo 13 Tutti i praticanti hanno l’obbligo di rispettare le regole della pratica yoga e le norme di comportamento. L’accesso alla sala yoga non sarà consentita agli Associati non in regola con il certificato medico. In sala yoga i praticanti dovranno adottare un’abbigliamento decoroso e consone al luogo, escludendo quindi abbigliamenti succinti. La Direzione, al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’attività sportiva, potrà non consentire l’accesso al centro yoga dei non Associati. L’utilizzo della sala yoga è consentito a tutti gli Associati, compreso i Temporanei Frequentatori in regola con il pagamento della quota associativa.